STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)
ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione
avente la seguente denominazione1:
“Progetto Badenyà” O.D.V., da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Scarperia e San Piero via di Rosine 1 e con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
– Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. In Burkina Faso, attraverso la realizzazione di progetti che abbiano l’obiettivo di favorire l’accesso all’acqua potabile, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, il diritto alla scolarizzazione, l’emancipazione economica e sociale. In Italia, attraverso l’organizzazione o la partecipazione ad eventi che abbiano lo scopo di promozione e sensibilizzazione su argomenti come la solidarietà, il rispetto dei diritti umani, il volontariato.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso l’organizzazione di eventi di beneficenza, richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
– L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli
eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a
cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Modalità di comunicazione e convocazione delle riunione e assemblee)
Le convocazioni, le comunicazioni, le autorizzazioni, le informazioni ecc. previste nello Statuto possono avvenire oltre che per posta ordinaria anche mediante messaggi di posta elettronica o altri strumenti tecnologici.
ART. 5
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– Concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
– Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei
bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:
– Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
ART. 6
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morosità della quota associativa morte, recesso o
esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta
almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 7 (Organi)
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 8 (Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea viene mediante comunicazione secondo le modalità indicate nell’art.4 del presente statuto, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 14 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di
esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– Nomina e revoca i componenti degli organi associativi determinandone previamente il numero dei componenti;
– Approva il bilancio di esercizio;
– Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– Delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione;
– Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza.
– Delibera sull’importo, le modalità di versamento e i termini della quota
associativa biennale;
– Delibera sulle linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– Discute e Approva eventuali regolamenti interni per il funzionamento
dell’associazione, predisposti dal Consiglio direttivo;
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno dei 2/3 dei soci attivi degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
ART. 9 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge
o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– Eleggere tra i propri componenti il presidente e revocarlo:
– Eleggere tra i propri componenti il vice presidente e revocarlo
– Nominare il tesoriere ed il segretario
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell’esercizio;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad
essa affidati;
– propone all’assemblea eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’associazione;
– Ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente
– conferisce procure generali e speciali
– assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per un numero indeterminato di mandati.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i
propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 10 (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il
Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
ART. 11
(Il vice Presidente)
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi
sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 12 (Segretario)
Il Segretario:
– è nominato dal Consiglio Direttivo
– Ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e
provvede al normale andamento dell’Associazione con il coordinamento del
Presidente
– Cura la tenuta della corrispondenza
– Trasmette gli inviti per le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee
– Cura i rapporti tra gli organi del Consiglio Direttivo e si coordina organicamente
con il Tesoriere anche per la verifica dei pagamenti delle quote sociali
– Cura i rapporti tra l’Associazione e i soci informandoli sulle varie attività o iniziative
– Mantiene i rapporti con sostenitori, Enti Pubblici, altre Associazioni, organi di stampa, media locali
– Cura la tenuta del libro degli associati mantenendo sempre aggiornato l’archivio dell’Associazione e conservando i dati anagrafici e i contatti che i soci
forniscono all’atto della domanda di ammissione all’Associazione
– Redige i verbali delle riunioni e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia
– Cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente
– Consegna al proprio successore, al termine dell’incarico, tutta la
documentazione di sua competenza redigendo apposito verbale
ART. 13 (Tesoriere)
Il Tesoriere:
– È nominato dal Consiglio Direttivo
– È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione
inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
– Gestisce il conto corrente dell’Associazione effettuando qualsiasi operazione autorizzata dal Consiglio Direttivo (bisognerà decidere chi ha il potere di firma, se la firma è libera e disgiunta dal Presidente ecc. ecc.)
– Coadiuva il Consiglio Direttivo nella preparazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio preventivo relativi all’anno solare da presentare per l’approvazione all’Assemblea dei soci
– Verifica la copertura finanziaria delle spese previste allertando il Consiglio
Direttivo nel caso in cui eventuali spese siano superiori a quelle previste
– Controlla che tutti i soci siano in regola con i pagamenti delle quote
– Aggiorna i registri contabili ed è responsabile di tutti i documenti contabili da lui
custoditi
– Fornisce aggiornamenti al Consiglio Direttivo su entrate e uscite
– Provvedere ai pagamenti delle spese approvate dal Consiglio Direttivo
– Effettua eventuali rimborsi delle spese secondo le modalità definite dal Consiglio
Direttivo
– Rilascia una ricevuta ogni qualvolta percepisce una somma in contanti a qualsiasi titolo
– Si coordina organicamente con il Segretario per ottimizzare la gestione
amministrativa e finanziaria dell’Associazione
– Consegna al proprio successore, al termine dell’incarico, tutta la documentazione contabile o di altro genere di sua competenza redigendo apposito verbale
ART. 14 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 16 (Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 17 (Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 18 (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– Libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura
dello stesso organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità, facendone richiesta motivata al Segretario.
ART. 19 (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto
dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art18 del D.Lgs 117/2017.
ART. 20 (Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al
50% del numero dei volontari.
ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 22 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile socio,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
– La corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee
– Il pagamento della quota associativa
– L’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
– L’invio di eventuali notiziari dell’associazione
– Le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma
cartacea e/o informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.
Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e
saranno conservati esclusivamente nel libro soci custodito presso l’Associazione. Diritti dell’interessato
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